Definizioni Aviazione
Qui di seguito sono spiegati alcuni concetti rilevanti per le inchieste sugli eventi imprevisti dell’aviazione:
Eventi imprevisti
Per eventi imprevisti s’intendono nell’aviazione civile, gli incidenti e gli inconvenienti gravi secondo l’articolo 2 del regolamento (UE) n. 996/2010.
Incidente
Un incidente è un evento associato all'impiego di un aeromobile con equipaggio o a pilotaggio remoto, in cui una persona riporta lesioni gravi o mortali e l'aeromobile subisce un danno considerevole o risulta disperso. Per una definizione dettagliata di incidente e di lesione grave si rimanda all'articolo 2 punti 1, 5 e 17 del regolamento (UE) N. 996/2010.
Inconveniente
Un inconveniente è un evento, diverso da un incidente, associato all’impiego di un aeromobile, che pregiudichi o possa pregiudicare la sicurezza delle operazioni. Per una definizione dettagliata di inconveniente si rimanda all'articolo 2 punto 7 del regolamento (UE) N. 996/2010 in combinato disposto con l'articolo 5 OIET.
Inconveniente grave
Un inconveniente grave è un inconveniente le cui circostanze indicano un'alta probabilità che si verifichi un incidente nell'impiego di un aeromobile con equipaggio o a pilotaggio remoto. Tipici esempi di inconvenienti gravi sono i seguenti eventi imprevisti:
- avarie al motore;
- atterraggi d'emergenza;
- avvicinamenti involontari tra due aeromobili (airprox, quasi collisioni, runway incursion);
- sviluppo di fumo nell'aeromobile o incendi, anche se hanno potuto essere spenti;
- voli VFR in IMC;
- urto, evitato di misura, contro il terreno (almost Controlled Flight into Terrain – CFIT);
- eventi che richiedono l’uso di ossigeno di emergenza da parte dell’equipaggio;
- avaria di più sistemi ridondanti a bordo o di impianti della navigazione aerea;
- carenza di carburante;
- inabilità fisica dell’equipaggio in volo;
- superamento della fine pista o uscita laterale di pista al momento del decollo o dell'atterraggio.
Per una definizione dettagliata di inconveniente grave si rimanda all'articolo 2 punti 7 e 16 del regolamento (UE) N. 996/2010 in combinato disposto con l'articolo 5 OIET, nonché all'allegato del regolamento (UE) N. 996/2010.
Eventi gravi
Avvenimento connesso con l’impiego d’un aeromobile, prodottosi in circostanze tali da rasentare l’incidente aeronautico.
I disturbi elencati di seguito sono esempi tipici di disturbi gravi. L'elenco non è tuttavia esaustivo e serve solo come linea guida per la definizione del termine «eventi gravi».
- Quasi-collisione in cui è stata necessaria, o sarebbe stata opportuna, una manovra evasiva per evitare una collisione o una situazione di pericolo.
- Contatto con il suolo evitato per un soffio con un aeromobile non fuori controllo.
- Decollo interrotto su una pista chiusa o occupata.
- Decollo da una pista chiusa o già in uso con distanza critica dagli ostacoli.
- Atterraggio o tentativo di atterraggio su una pista chiusa o occupata.
- Significativo scostamento al ribasso rispetto alle prestazioni di volo calcolate in precedenza durante il decollo o nella fase iniziale di salita.
- Incendi o fumo nella cabina passeggeri o nella stiva e incendi ai motori, anche se tali incendi sono stati spenti con l’ausilio di mezzi di estinzione.
- Circostanze che hanno costretto l’equipaggio a ricorrere all’uso di ossigeno in situazione di emergenza.
- Guasti strutturali alla cellula dell’aeromobile o disintegrazione di un motore, non classificati come incidenti.
- Guasti multipli di uno o più sistemi dell’aeromobile, che hanno compromesso gravemente il funzionamento dell’aeromobile.
- Qualsiasi indisponibilità di membri dell’equipaggio durante il volo.
- Qualsiasi carenza di carburante che abbia costretto il comandante a dichiarare una situazione di emergenza.
- Incidenti in fase di decollo o atterraggio: incidenti quali un contatto con il suolo troppo precoce o troppo tardivo, un superamento della pista o una deviazione laterale dalla pista.
- Guasti ai sistemi, fenomeni meteorologici, operazioni al di fuori dell’area di volo autorizzata o altri eventi che avrebbero potuto causare difficoltà nel controllo dell’aeromobile.
- Guasto di più di un sistema all’interno di un sistema ridondante indispensabile per il controllo di volo e la navigazione.
Incidente aeronautico:
Avvenimento connesso con l’impiego di un aeromobile, per quanto vi sia a bordo una persona intenzionata a eseguire un volo, in occasione del quale:
- una persona, all'interno o fuori dell'aeromobile, è rimasta gravemente ferita o uccisa; oppure
- l’aeromobile subisce un danno tale da esserne alterato notevolmente nella stabilità, nelle prestazioni o nelle caratteristiche di volo e da richiedere, di norma, un’importante riparazione o la sostituzione dei pezzi danneggiati; oppure
- l’aeromobile è disperso o il relitto è inaccessibile.
Non sono considerati incidenti aeronautici:
- decessi e lesioni che non hanno un rapporto diretto con l’impiego dell’aeromobile;
- decessi e lesioni di persone che si trovavano abusivamente fuori delle zone riservate ai passeggeri e agli equipaggi;
- inoltre, guasti ai motori e danni limitati ad un solo motore, ai suoi accessori o alle pale delle eliche;
- danni all’armatura, leggere deformazioni o piccole perforazioni dell’involucro esterno;
- danni all’estremità delle ali o delle pale dei rotori, alle antenne, agli pneumatici o ai freni.
Lesione grave
Lesione subita da una persona in un incidente aeronautico e che presenta una delle seguenti caratteristiche:
- richiede un’ospedalizzazione di oltre 48 ore entro 7 giorni dall’incidente;
- comporta la frattura di un osso, eccettuate le fratture semplici delle dita e del naso;
- comporta lacerazioni o ecchimosi aventi come conseguenza emorragie gravi, la lesione di un nervo, di un muscolo o di un tendine;
- ha come conseguenza la lesione di un organo interno;
- comporta ustioni di secondo e terzo grado o ustioni che interessano oltre il 5 per cento della superficie del corpo;
- è comprovatamente riconducibile a sostanze infette o a radiazioni nocive.
Lesione mortale
Lesione grave che provoca il decesso entro 30 giorni dall’incidente aeronautico.
Grande aereo
Aeroplano avente un peso massimo ammissibile al decollo (MTOM, maximum take-off mass) di almeno 5700 kg, che è classificato per la navigabilità nella categoria standard, sottocategoria aerei da trasporto, o che dispone di più di dieci posti a sedere, compresi quelli per l’equipaggio.
Stato d’immatricolazione
Stato, nella matricola aeronautica del quale l’aeromobile è iscritto.
Stato costruttore
Lo o gli Stati che hanno certificato la navigabilità del prototipo.
Stato esercente
Stato in cui l'impresa di trasporto aereo ha la sua sede principale o permanente.
